Reati informatici
Codice penale
Capo IV - Della falsità personale
Articolo 494 - Sostituzione di persona
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo IV - Della falsità personale
Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Articolo 617 sexies - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.